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Modalità di verifica Green Pass in ambito lavorativo privato
Pubblicato il 10/02/2022Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione.
L’obbligo si estende anche a tutti coloro che compiranno 50 anni successivamente all’entrata in vigore del decreto e sempre fino al 15 giugno 2022.
Si precisa che per lavoratori si intendono tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (es. lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, in somministrazione, in distacco, collaboratori, fornitori, etc…).
I controlli saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate, i cittadini over 50 che dal 1° febbraio 2022 si troveranno senza vaccino, senza aver completato il ciclo primario o senza booster, andranno incontro a una sanzione una tantum da € 100,00 irrogata dall’Agenzia stessa.
Se dopo l’invito a presentare la documentazione richiesta i soggetti interessati risultano inadempienti, scatterà la sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, durante il periodo di sospensione, gli interessati non riceveranno alcuna retribuzione o altro compenso.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale sarà punita con una sanzione che va da € 600,00 a 1.500,00 sarà punito anche il mancato controllo. La sanzione in questione si applicherà anche a tutti i lavoratori over 50 senza Super Green Pass a partire dal 15 febbraio 2022.
L’obbligo non sussiste “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.”
I datori di lavoro, nonché gli incaricati per il controllo già precedentemente designati, sono tenuti, oltre agli accertamenti già in atto, alla verifica del possesso del Green Pass rafforzato da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale oggetto della presente comunicazione.
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