Con Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2025 n.5188, si vuole portare l’attenzione su un argomento sempre più importante che è quello dei DPI.
Nel caso specifico, la Corte ha confermato la condanna di un Datore di Lavoro di una società, per aver causato al proprio dipendente “lesioni consistenti in un trauma oculare perforante con prognosi di 79 giorni, […] omettendo di fornire allo stesso i necessari e idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), in violazione dell’art.18 D.Lgs. cit. ed omettendo di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.
L’accaduto ha visto coinvolto il lavoratore mentre era intento a rimuovere alcune “bave” di metallo da un pezzo appena forgiato e per fare ciò aveva utilizzato un attrezzo sbagliato ovvero un martello con manico in teflon anziché il più resistente martello con il manico in ferro e mentre era intento in tale operazione, il manico del martello si era improvvisamente spezzato e la mazza battente dello strumento lo aveva colpito all’occhio destro.
La sentenza precisa che “i tecnici della prevenzione Asl, intervenuti per le verifiche di rito, non avevano rilevato alcuna carenza né in relazione alla formazione ed informazione del lavoratore né in merito all’attrezzatura di lavoro utilizzata dallo stesso: conformemente alle previsioni del D.V.R. aziendale, in quanto il lavoratore era stato dotato dei guanti e degli occhiali protettivi indicati come DPI per la prevenzione del rischio tipico della lavorazione eseguita, consistente nella potenziale proiezione di materiale.
Quello che invece avevano contestato i tecnici è il fatto che il lavoratore avrebbe dovuto utilizzare gli occhiali protettivi per compiere l’operazione che non portava in quanto indossava occhiali da vista che non consentivano l’utilizzo del DPI, laddove, invece, “sarebbe stato necessario utilizzare dei sovra occhiali (non disponibili in azienda) neanche al momento del sopralluogo condotto dai tecnici incaricati e che venivano acquistati solo dopo l’avvenuto esito dei controlli e delle contestazioni.”
Di conseguenza, “il Tribunale rilevava quindi che l’imputato (Datore di Lavoro) non aveva dotato i lavoratori ipovedenti dei necessari sovra-occhiali di protezione e non aveva effettuato un efficace controllo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.” E tutto questo nonostante che la società aveva introdotto un sistema di sostituzione dei dispositivi di protezione, attivabile dal lavoratore stesso mediante compilazione e consegna di un apposito modulo collocato in una bacheca accessibile a tutti i dipendenti ma il Tribunale non ha ritenuto tale previsione idonea ad esonerare l’imputato (Datore di Lavoro) dall’obbligo di cui all’art.18 comma 1, lett.d) D.Lgs.n.81 del 2008 non potendo essere imposto al lavoratore l’onere di indicare i DPI per la sua sicurezza, rilevando peraltro che, anche se avesse segnalato detta circostanza, in ogni caso il dispositivo de quo non era disponibile in azienda.”
Secondo il Giudice di primo grado, peraltro, “l’evento avrebbe potuto essere evitato con le cautele imposte dalla legge, quali l’introduzione di una procedura di controllo con individuazione di un responsabile deputato alla vigilanza ed alla segnalazione di inefficienze relative ai DPI, condotte ritenute esigibili dall’imputato (Datore di Lavoro).”
Come già anticipato, la Cassazione ha confermato la condanna del Datore di Lavoro, ritenuto “responsabile delle lesioni cagionate al dipendente poiché […] aveva omesso di fornire allo stess occhiali protettivi da indossare contestualmente all’utilizzo di occhiali da vista in violazione dell’art.18 comma 1, lett.d) D.Lgs.n.81 del 2008 ed in quanto aveva omesso di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione in violazione di quanto previsto dall’art.18, comma 1, lett.f) D.Lgs.n.81 del 2008.”
A fronte di tale quadro, quindi, “il Datore di Lavoro è il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi.”
Prosegue poi la Corte: più “in particolare, gli obblighi del Datore di Lavoro in ambito di DPI consistono nell’effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati utilizzando altri mezzi e quindi individuare i DPI idonei a proteggere i lavoratori dai rischi rilevati; nell’adeguare i dispositivi ogni qualvolta intervenga una variazione significativa da modificare le condizioni di rischio; nel valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d’uso dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI affinché siano atte a prevenire i rischi, nonché valutare le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato.”
Ed “inoltre il datore di lavoro dovrà, altresì, mantenere in efficienza i DPI, attraverso una accurata manutenzione, che comporti anche riparazioni e sostituzioni necessarie.”


