DIVISIONE DI TORINO LUBE S.R.L.

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato convertito in Legge n°29 dicembre 2025, n. 198.

Di seguito le principali modifiche apportate dalla legge 198/2025 al DL 159/2025.

BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITI

L’aggiornamento dell’art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti” (titolo aggiornato in conversione) prevede:

  • Introdotto il badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti: l’avvio è previsto nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni (formulazione aggiornata in conversione). Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025.
  • In sede di conversione è stato chiarito che l’art. 55, comma 5, lettera i), del D. Lgs. 81/08 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto ministeriale.
  • In materia di patente a crediti, sono stati aggiornati alcuni richiami e passaggi procedurali: nel capoverso 7-bis, il riferimento è ai “numeri 21 e 24” (non più solo 21) e la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale” (formulazione aggiornata). È inoltre previsto che, al comma 9, siano considerate anche le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis.

 

INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE

In fase di conversione del DL sicurezza 159/2025, l’art. 5 è stato modificato. In particolare:

  • È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.
  • È stato previsto che, con regolamento adottato con DPCM (con specifici pareri e consultazioni), siano indicate le modalità di applicazione del decreto nei riguardi dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tenuto conto delle sue competenze.

 

RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI

La legge 198 ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE: ALCUNE INTEGRAZIONI SIGNIFICATIVE IN CONVERSIONE

La legge 198/2025 ha confermato l’introduzione di disposizioni dedicate all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; in conversione è stato precisato l’ambito includendo anche i gruppi comunali, intercomunali e provinciali e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.

In conversione sono stati aggiunti commi che chiariscono il profilo sanzionatorio e le qualifiche: in relazione agli obblighi dell’articolo, gli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre rappresentanti legali e volontari non possono essere equiparati a datore di lavoro/dirigente/preposto anche ai fini degli artt. 18 e 19. Sono inoltre previste sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate) e disposizioni procedurali per accertamento/irrogazione.

È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 (impianto confermato nella disciplina dedicata).

 

LE ALTRE MISURE DEL DECRETO 159/2025 (COME CONVERTITO)

Restano presenti le ulteriori misure del decreto (INAIL, rete lavoro agricolo, potenziamento INL, borse di studio, personale sanitario INAIL, semplificazione controlli, dipartimenti di prevenzione/ASL, ecc.), con varie correzioni e coordinamenti testuali introdotti in conversione.

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